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Voucher 2016 : nuova procedura di utilizzo

Gentile Cliente,
Il D.Lgs. 185/2016, entrato in vigore il 08/10/2016, ha apportato modifiche alla procedura di utilizzo dei voucher, le novità riguardano in particolare quanto indicato nel seguente PUNTO 3).
Nuova procedura:
1) ACQUISTO:
Per l’utilizzo dei voucher  il committente dovrà acquistare (esattamente come in passato) gli stessi presso le rivendite autorizzate. i committenti imprenditori o liberi professionisti, hanno l’obbligo di acquistare i buoni lavoro esclusivamente con modalità telematiche attraverso:

  • la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);
  • tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
  • Banche Popolari abilitate;

2) COMUNICAZIONE ALL’INPS:
Prima dell’inizio delle attività di lavoro accessorio il committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione che intende compensare a mezzo voucher, attraverso:

  • il Sito internet www.inps.it;
  • il Contact Center al n. 803.164 (da numero fisso) o al n. 06164164 (da cellulare);
  • presso una sede INPS.

La dichiarazione dovrà contenere:

  •  l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
  • la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa;
  • il luogo di svolgimento della prestazione

N.B. La mancata comunicazione all’INPS prevede l’applicazione della ‘maxi-sanzione’ lavoro nero.
3) COMUNICAZIONE ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO:
Entro i 60 minuti precedenti lo svolgimento della prestazione il committente comunica alla competente Direzione del lavoro (la sede territoriale del luogo di lavoro non della sede legale dell’azienda), tramite gli indirizzi di posta elettronica creati appositamente :

  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore
  • il luogo della prestazione
  • il giorno di inizio della prestazione
  • l’ora di inizio e di fine della prestazione
  • dati del committente (almeno il codice fiscale e la ragione sociale), che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail

4) COMUNICAZIONE MODIFICHE O INTEGRAZIONI:
Dovranno inoltre essere comunicate (sia all’INPS che all’ispettorato) anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse: in tale ultimo caso, le comunicazioni all’ispettorato dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima  delle attività cui si riferiscono.
N.B. è estremamente importante conservare copia delle e-mail trasmesse, così da semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo: si ricorda infatti, che la violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione”
 
Cordiali Saluti