Il modello 231 deve essere calato nella specifica realtà aziendale. Dalla
Cassazione nuove indicazioni sulla corretta valutazione d’idoneità dei modelli
organizzativi. Con sentenza n. 4677, depositata il 30 gennaio, la Suprema Corte
alimenta nuovamente il dibattito in merito al vaglio giudiziale di idoneità dei
modelli organizzativi previsti dal DLgs. 231/001 e alle corrette modalità di
svolgimento dello stesso.
Varrà ricordare che, nel caso di specie, relativo a Impregilo spa, la sentenza
emessa dal GIP del Tribunale di Milano il 17 novembre 2009, confermata dalla
Corte di Appello nel 2012, aveva assolto la società dagli illeciti contemplati
dall’art. 25-ter (reati societari), lett. a) (false comunicazioni sociali) e r)
(aggiotaggio) del DLgs. 231/2001, commessi dal Presidente del CdA e
dall’amministratore delegato, ritenendo che la società avesse predisposto e
adottato un modello organizzativo reputato idoneo alla prevenzione dei suddetti reati.
Avverso la pronuncia assolutoria, ha proposto ricorso per Cassazione il
procuratore generale della Corte d’Appello. Ricorso che è stato accolto le cui
motivazioni sono riportate nella sentenza allegata .
Buona lettura