scadenza F24 Agosto
Come predisposto dal D.L. n. 16 del 2 Marzo 2012 tutti i versamenti da effettuare con il modello F24 in scadenza tra il primo e il 20 Agosto sono posticipati a Lunedi 21 senza alcuna maggiorazione.
Come predisposto dal D.L. n. 16 del 2 Marzo 2012 tutti i versamenti da effettuare con il modello F24 in scadenza tra il primo e il 20 Agosto sono posticipati a Lunedi 21 senza alcuna maggiorazione.
Gentile Cliente,
In data 27 luglio è arrivata la proroga di molte scadenze fiscali, nell’ informativa ne riassumiamo brevemente il contenuto.
Per scaricare il documento clicca qui
Buon giorno.
Con la presente si vuole mettere a conoscenza della gentile clientela i nuovi adempimenti introdotti dalla riforma sulla disciplina dell’Antiriciclaggio, con un particolare focus sul processo di “adeguata verifica” della clientela. Per maggiori approfondimenti si rinvia alla guida operativa allegata.
Buona lettura
Buon giorno.
Tra tutti gli strumenti che oggi le imprese possono scegliere per comunicare con lo stakeholder il più innovativo è rappresentato dal bilancio integrato stante che il report finanziario tradizionale non soddisfa pienamente i nuovi bisogni conoscitivi. Se, infatti, comunicare i rischi dell’impresa poteva sembrare eccessivo fino a qualche anno fa, dall’esercizio 2017 è richiesto dalla normativa. Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo allegato.
Buona lettura
Buona giorno.
Da diverso tempo in dottrina ed in giurisprudenza si discute in merito all’applicabilità della Confisca per equivalente prevista per i reati tributari in capo alle società. La confisca per equivalente, giova ricordarlo, colpisce i beni che costituiscono il profitto o prezzo del reato, ovvero un equivalente valore quando ai beni non è possibile accedere. Sul punto è di nuovo ritornata la Cassazione con la sentenza 23161 dell’11 maggio 2017. Per chi volesse approfondire si rinvia l’articolo allegato.
Buona lettura
Buona sera.
allego alla presente un articolo che tratta di un recente survey svolto in tema di modelli di prevenzione anticorruzione.
Buona lettura
L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sulle novità introdotte dal DL 50/2017 riguardo l’obbligo per i contribuenti di pagare gli F24, che presentano almeno un tributo in compensazione, tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia ed elencati nella nostra circolare del 4 Maggio 2017. Nello specifico, in risposta ai numerosi interpelli ricevuti nelle settimane successive l’emanazione del Decreto Legge, sono stati esplicitamente esclusi dall’elenco dei tributi a credito, per i quali vige l’obbligo dell’utilizzo dei canali telematici, due tipologie di compensazione:
Pertanto, le aziende possono continuare ad utilizzare l’home banking per pagare gli F24 che contengano esclusivamente i crediti sopra menzionati, rimanendo obbligate all’ utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate nelle ipotesi residue (F24 a zero e F24 con compensazione parziale per presenza di tributi a credito).
Alla luce di quanto sopra esposto, le deleghe ricevute saranno considerate nulle salvo nuova e diversa comunicazione.
L’INPS con circolare 79/2017 del 02/05/2017 fornisce una serie di informazioni relativamente agli obblighi, per il lavoratore ed il datore di lavoro, in caso di riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato di malattia.
In particolare, il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere l’attività lavorativa in anticipo rispetto alla prognosi formulata dal medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata e andrà richiesto allo stesso medico cha ha redatto il certificato riportante una prognosi più lunga.
Con un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa. Inoltre, al lavoratore risultato assente a visita di controllo domiciliare saranno applicate le sanzioni previste per i casi di assenza ingiustificata nella misura normativamente stabilita per tale fattispecie: 100% dell’indennità per massimo 10 giorni, in caso di prima assenza; 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza; 100% dell’indennità dalla data della terza assenza. Nello specifico, la sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente tale ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine della prognosi dell’evento certificato.
Nella giornata di venerdì 5 maggio si è tenuto un convegno di aggiornamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Viterbo sul tema in oggetto richiamato. Allegata alla presente si rimette un estratto del materiale didattico impiegato. Per chi volesse acquisirlo è possibile scaricarlo al seguente link.
in allegato le novità sulle modalità di pagamento dei modelli F24.
Per scaricare la circolare clicca qui
Per scaricare la delega GIOSA srl clicca qui
Per scaricare la delega SACED srl clicca qui