La circolare Inps n. 9 del 2017 ha introdotto, a decorrere dal periodo di paga di marzo 2017 per le aziende con più di cinque dipendenti, l’obbligo di dichiarare e associare ad ogni dipendente un nuovo elemento denominato UNITA’ PRODUTTIVA.
Per unità produttiva si intende, oltre alla sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice di autonomia organizzativa lo svolgimento, nelle sedi sopra elencate, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.
Qualora non esista un’unità produttiva e la prestazione lavorativa dei dipendenti si svolga integralmente presso la sede legale del datore di lavoro, quest’ultima andrà indicata come unità produttiva
LA MANCATA INDICAZIONE DELL’UNITA’ PRODUTTIVA COSTITUIRÀ ELEMENTO BLOCCANTE PER L’INVIO DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI CON CONSEGUENTI RIPERCUSSIONI SUL DURC.
Si ricorda, infine, che è cura dei datori di lavoro verificare, ed eventualmente aggiornare, il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le stesse, che sarà oggetto di controllo da parte degli operatori delle strutture territoriali dell’Istituto.
Pertanto, se non ci sono motivi ostativi, alla scrivente sconosciuti, lo Studio procederà secondo le istruzioni previste dal legislatore.