Comunicazioni lavoro accessorio – FAQ
Il Ministero del lavoro il 2 novembre u.s. risponde ad importanti quesiti per l’utilizzo del c.d. lavoro accessorio e al relativo utilizzo dei ”voucher”.
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Il Ministero del lavoro il 2 novembre u.s. risponde ad importanti quesiti per l’utilizzo del c.d. lavoro accessorio e al relativo utilizzo dei ”voucher”.
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Con l’approvazione del D.L. 22 ottobre n°193/2016 diventa definitiva la possibilità di definire in via agevolata i carichi iscritti a ruolo affidati agli agenti della riscossione.
Per maggiori approfondimenti sull’argomento si invita alla lettura del documento allegato.
Buon giorno.
invio un articolo che tratta della possibilità del patteggiamento delle sanzioni interdittive sulle quali si è pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 45472 depositata il 28 ottobre u.s. Per maggiori info si rinvia all’articolo allegato.
Buona lettura
Gentile Cliente,
Il D.Lgs. 185/2016, entrato in vigore il 08/10/2016, ha apportato modifiche alla procedura di utilizzo dei voucher, le novità riguardano in particolare quanto indicato nel seguente PUNTO 3).
Nuova procedura:
1) ACQUISTO:
Per l’utilizzo dei voucher il committente dovrà acquistare (esattamente come in passato) gli stessi presso le rivendite autorizzate. i committenti imprenditori o liberi professionisti, hanno l’obbligo di acquistare i buoni lavoro esclusivamente con modalità telematiche attraverso:
2) COMUNICAZIONE ALL’INPS:
Prima dell’inizio delle attività di lavoro accessorio il committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione che intende compensare a mezzo voucher, attraverso:
La dichiarazione dovrà contenere:
N.B. La mancata comunicazione all’INPS prevede l’applicazione della ‘maxi-sanzione’ lavoro nero.
3) COMUNICAZIONE ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO:
Entro i 60 minuti precedenti lo svolgimento della prestazione il committente comunica alla competente Direzione del lavoro (la sede territoriale del luogo di lavoro non della sede legale dell’azienda), tramite gli indirizzi di posta elettronica creati appositamente :
4) COMUNICAZIONE MODIFICHE O INTEGRAZIONI:
Dovranno inoltre essere comunicate (sia all’INPS che all’ispettorato) anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse: in tale ultimo caso, le comunicazioni all’ispettorato dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.
N.B. è estremamente importante conservare copia delle e-mail trasmesse, così da semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo: si ricorda infatti, che la violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione”
Cordiali Saluti
Buon giorno.
invio un articolo che tratta dell’inasprimento delle pene che a breve si rifletteranno sulle imprese in tema di reati di “corruzione tra privati“. Maggiori informazioni le avete all’interno del documento allegato.
Buona lettura
Gentile Cliente,
si ricorda che il 30/06/2016 sono scaduti gli Assegni Familiari, pertanto è necessario compilare la nuova richiesta per il periodo che va dal 01/07/2016 al 30/06/2017 indicando i redditi percepiti nel 2015 dai componenti del nucleo familiare.
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Cordiali Saluti
Buon giorno.
con la presente metto alla Vs attenzione la recente Cassazione del 29 aprile u.s., la n. 17403, con la quale la Suprema Corte si è pronunciata in merito alla nozione di profitto dell’illecito con particolare riferimento ai reati di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). Per un approfondimento sul tema vi allego un documento che tratta il caso.
Buona lettura
Buon pomeriggio.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 ha pubblicato le Linee Guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali. Riguardo il riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti, il documento pubblicato riporta al paragrafo 12.3 l’obbligo dell’adozione del Modello di prevenzione da parte delle cooperative sociali che sono tenute al “rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 231/2001”. Per approfondimenti maggiori vi rinvio al documento allegato. Buona lettura
Gentile Cliente,
In allegato documentazione riguardante, l’Estensione del Reverse Charge.
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Buon giorno.
Si rimette in allegato informativa in merito agli adempimenti Privacy.
Buona lettura